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I requisiti
1. Domanda:
Il possesso del parametro dimensionale rappresenta un requisito indispensabile per deliberare lo svolgimento di uno dei livelli di esercizio delle funzioni catastali?
Risposta:
Il parametro ha carattere ordinatorio: è indicativo della capacità organizzativa, gestionale e tecnologica del Comune o dell’associazione di Comuni, di garantire i livelli di servizio minimi, di cui all’art. 8 del Protocollo d’Intesa tra AdT ed ANCI del 4 giugno 2007. Esso rappresenta solo un riferimento, per i Comitati Tecnici di cui all’art. 1 del Protocollo d’Intesa, per la valutazione della sostenibilità dell’erogazione dei servizi catastali e dell’esercizio delle funzioni connesse da esprimere sulle richieste pervenute dai Comuni. Le valutazioni dovranno essere svolte anche nei confronti di quei Comuni o associazioni di Comuni che abbiano una dimensione inferiore a quella prevista dal Protocollo di Intesa e che dimostrino di possedere i mezzi economici finanziari organizzativi e tecnologici per poter svolgere adeguatamente le funzioni rispetto agli standards previsti. |
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La gestione associata
1. Domanda:
Qualora si intenda costituire una associazione di Comuni per la gestione del catasto, entro il 3 ottobre devono essere state sottoscritte le convenzioni tra i Comuni?
Risposta:
La deliberazione da assumere entro il 3 ottobre potrebbe ricomprendere sia l’assunzione della gestione diretta in forma associata delle funzioni catastali sia il mandato (alla Giunta Comunale) ovvero la previsione di sottoscrizione delle convenzioni con gli altri Comuni, quali primi atti organizzativi della deliberata gestione diretta. 2. Domanda: E’ possibile costituire una associazione di Comuni al fine della gestione delle funzioni catastali tra Comuni di Province diverse?
Risposta:
L'associazione di più Comuni è finalizzata alla costruzione di una organizzazione unitaria complessiva, sviluppata sul territorio dei Comuni associati, dedicata alla gestione diretta delle funzioni catastali, all' interno di un sistema catastale in cui l'Agenzia del Territorio mantiene funzioni non marginali. L'ipotesi di associazione di Comuni appartenenti a diverse province non sembra poter rispondere alle predette finalità, anche in considerazione del fatto che la strutturazione in uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio renderebbe difficoltosa la gestione delle relazioni tra Comuni ed Agenzia del Territorio. 3. Domanda: Una Comunità Montana che intenda gestire le funzioni catastali deve avere il consenso di tutti i Comuni da cui è composta?
Risposta:
Le funzioni catastali oggetto del decentramento non sono funzioni attribuite direttamente alle Comunità Montane. Ai sensi dei commi 2,3,4,5 dell'art. 28 del TUEL esse operano proprio come Unione dei Comuni. Sarebbe consigliabile che tutti i Comuni componenti della Comunità Montana affidino ad essa la gestione diretta perché la Comunità Montana può operare in deroga ai requisiti dimensionali minimi previsti. 4. Domanda: Può un comune che non fa parte di una Comunità Montana associarsi a questa per l’assunzione delle funzioni catastali?
Risposta:
Si. Un Comune che non fa parte di una Comunità Montana e il cui territorio sia adiacente a quello della Comunità Montana può affidare la gestione diretta delle funzioni catastali alla Comunità Montana stipulando con essa una convenzione ai sensi dell’art. 30 TUEL purchè i Comuni appartengano alla medesima provincia. 5. Domanda: Se un comune delega alla Comunità Montana l’esercizio delle funzioni catastali, può farsi affidare dalla stessa l’esercizio di alcune attività?
Risposta:
Si. Si ritiene che la Comunità Montana possa affidare alcune attività in tema di gestione del catasto ai Comuni che abbiano ad essa rimesso la gestione associata. |
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Le attività
1. Domanda:
All’ente che decide di svolgere funzioni catastali possono essere richieste visure e certificazioni di altri Comuni?
Risposta:
Si. Gli sportelli comunali e quelli dell'Agenzia potranno rilasciare questi documenti per tutto il territorio nazionale senza alcuna limitazione. 2. Domanda: L'ente che assume le funzioni catastali può svolgere le attività che non consistenti in visure e certificazioni per tutto il territorio nazionale?
Risposta:
No. Per tutte le altre attività le competenze saranno limitate al solo territorio comunale. Laddove venga esercitata la competenza comunale, l’Agenzia del Territorio non potrà più operare per le pratiche e per il territorio di competenza comunale. |
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L’organizzazione delle attività
1. Domanda:
Perché è comunque vantaggioso per il comune deliberare anche solo l’assunzione del livello a) delle funzioni catastali?
Risposta:
La scelta di deliberare il primo livello è sempre vantaggiosa perché la sua fattiva realizzazione non comporta particolari difficoltà organizzative e costi aggiuntivi; consente inoltre di offrire un servizio diretto ai cittadini permettendo nel contempo al comune di entrare da subito in un processo che gli permetterà di avere un utile strumento per il miglior governo del territorio e per il prossimo federalismo fiscale. 2. Domanda: Quali sono i parametri in base ai quali avverrà la assegnazione di personale proveniente dall’Agenzia del Territorio?
Risposta:
L’assegnazione di personale dall’Agenzia al comune, in relazione al livello di funzioni assunte, sarà effettuata sulla base dei volumi delle attività caratterizzanti i processi catastali svolte nel 2006 a livello nazionale, tenendo conto che le opzioni di primo e di secondo livello assumono un peso percentuale, rispettivamente pari al 32% ed al 55% dell’opzione di terzo livello. Il personale verrà trasferito o distaccato. 3. Domanda: Si può affidare a società la gestione delle funzioni catastali?
Risposta:
No. Questa possibilità è espressamente vietata dalle norme della legge finanziaria per il 2007 ( art. 1 comma 195 L. 296/2006) anche per società che siano a totale capitale pubblico. |